L’Agenzia delle entrate – riscossione, il 1° ottobre 2025, sul proprio sito internet ha pubblicato una guida con le modalità operative sul funzionamento della cartella di pagamento, ossia lo strumento principale per informare il contribuente che l’Agenzia stessa è stata incaricata dagli Enti creditori di recuperare somme che risultano non versate e di cui chiede la regolarizzazione.

Infatti, l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e alcuni Enti territoriali, tra i quali Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, Unioni di Comuni possono richiedere il pagamento delle somme a loro dovute tramite gli avvisi di accertamento esecutivi e, nel caso dell’INPS, degli avvisi di addebito.

In questo caso, se il contribuente non regolarizza il pagamento, l’Ente affida le somme da recuperare ad Agenzia delle entrate-Riscossione.

Per quanto riguarda gli avvisi di accertamento esecutivi, l’Agenzia delle entrate invia al contribuente l’avviso di presa in carico per informarlo di aver ricevuto il mandato dell’Ente per il recupero del credito; per gli avvisi di addebito emessi e notificati dall’INPS non è, invece, previsto l’invio di alcun avviso di presa in carico e, una volta che le somme da riscuotere le vengono affidate dall’Istituto, l’Agenzia può avviare le procedure per il recupero del credito.

L’Agente della riscossione può, a seguito di istanza del contribuente, concedere la rateizzazione della cartella o degli avvisi per i quali l’Ente creditore ha affidato all’Agenzia il credito da riscuotere, salvo diverse indicazioni dell’Ente creditore.

Una volta ricevuto il pagamento dell’importo, Agenzia delle entrate–Riscossione effettua il riversamento di quanto riscosso alle casse dello Stato o degli altri Enti creditori.

In caso di mancata regolarizzazione entro i termini previsti e in assenza di provvedimenti che sospendono la riscossione, l’Agenzia avvia le procedure cautelari o esecutive per il recupero delle somme dovute.

La guida ricorda anche che la cartella può essere notificata: tramite posta elettronica certificata (PEC); dagli ufficiali della riscossione o dagli altri soggetti (i messi notificatori) anche non necessariamente dipendenti dell’Agente della riscossione, ma nominati dallo stesso oppure attraverso l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno.