Opzione contributiva solo con domanda all’INPS
A cura della redazione

La Corte di Cassazione con la sentenza 17703/2025 prende spunto da una vicenda nellla quale un lavoratore ha espresso la volontà di opzione direttamente al proprio datore di lavoro e quest’ultimo, tramite la denuncia contributiva mensile, l’ha manifestata all’Inps.Va tenuto presente che il diritto di optare per la liquidazione della pensione col sistema contributivo (art. 1 comma 23 L. 335/1995) interessa gli assicurati che si trovino nella situazione di pensione mista ossia con periodi in parte retributivi, in genere precedenti il 1996 e di periodi contributivi (dal 1996 in poi).Il diritto spetta pertanto:
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se si possiede almeno un contributo (una settimana o un mese a seconda dei casi) precedente il 1996;
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se si ha un’anzianità contributiva di almeno 15 anni di cui 5 anni accreditati nel sistema contributivo.Il principale effetto derivante dall’opzione è l’assoggettamento dell’assicurato al massimale contributivo (per il 2025 120.607 euro annui) dal mese successivo alla domanda di opzione regolarmente accettata dall’Inps. Inoltre, se l’opzione è esercitata dal lavoratore nel corso della vita lavorativa senza essere finalizzata, in quel momento, all'accesso a pensione, l'opzione è irrevocabile a partire dal momento in cui il lavoratore riceve, successivamente all'opzione, una retribuzione eccedente il massimale il cui imponibile previdenziale. Fino a quel momento può revocarla.La Cassazione ricorda che l’opzione è un negozio unilaterale, necessariamente recettizio, idoneo a determinare la scelta del sistema di calcolo del futuro trattamento pensionistico. Essa, dunque, integra un diritto potestativo del lavoratore, al cui valido esercizio la legge ricollega effetti sul rapporto previdenziale, tra lavoratore assicurato ed ente assicurativo, e, in via conseguenziale, su quello contributivo, tra datore di lavoro ed ente assicuratore, per la corrispondente previsione di un massimale.Ciò comporta che la manifestazione di volontà debba essere espressa in forma scritta dal lavoratore e indirizzata all'Ente previdenziale, nella cui sfera giuridica, secondo le regole di cui all'art. 1334 c.c., è destinata a produrre i suoi effetti. Non può perciò produrre alcun effetto l’opzione esercitata nei confronti del proprio datore di lavoro anche poi portata a conoscenza dell’Inps da quest’ultimo con le denunce contributive Uniemens.
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