Per gli anni 2026 e 2027, sarà possibile trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part time nei confronti di quei lavoratori che maturano la pensione di vecchiaia o anticipata entro il 1° gennaio 2028, con diritto a benenfici contributivi e previdenziali, purchè ciò sia accompagnato da  assunzioni a tempo pieno e indeterminato.

La novità è contenuta nell’art. 6 della legge sulle PMI, la n. 34/2026 entrata in vigore il 7 aprile scorso. La norma delinea pertanto una sorta di accompagnamento alla pensione con graduale riduzione dell'attività lavorativa da un lato e assicurando dall’altro il ricambio generazionale con l’assunzione di giovani che possano sostituire il pensionando.

Occorrerà attendere le istruzioni dell’INPS anche per sciogliere i soliti nodi interpretativi di questo nuovo istituto “sperimentale” che richiama in parte alla mente ciò che era stato varato nel 1997 dalla legge 662/1996.

 Limiti – Innanzitutto ci sono alcuni limiti:

-              il beneficio riguarda un numero massimo di 1000 lavoratori (a livello nazionale);

-              ci sono precisi limiti di spesa da non valicare, e in entrambi i casi l’INPS dovrà fare il monitoraggio e accettare o respingere le domande in base al rispetto o meno dei due limiti;

-              sono coinvolti soltanto i datori di lavoro che occupano fino a 50 dipendenti.

Requisiti pensionistici  I lavoratori occupati a tempo pieno e indeterminato interessati alla trasformazione del rapporto in part time devono: 

-              essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima nonché alla gestione separata;

-              Possedere un’anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 (essere cioè vecchi iscritti);

-              Vantare i requisiti idonei a conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata ordinaria anche con il sistema del cumulo gratuito dei periodi assicurati ex lege 228/2012; 

-              Non essere titolari di alcuna pensione. 

 Trasformazione del rapporto - Il lavoratore a tempo indeterminato e a tempo pieno che decide la trasformazione in part time del rapporto (di tipo orizzontale, verticale o ciclico, la legge non pone limiti), deve stipulare col datore di lavoro un atto con data certa in cui stabilire la riduzione di orario compresa tra il 25% e il 50% dell’orario normale a tempo pieno, nonché le modalità di svolgimento della prestazione, anche attraverso clausole elastiche o flessibili riferite alla settimana o al mese.

Esonero contributivo  Una volta trasformato il rapporto nei termini indicati,  è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori interessati, in relazione alla retribuzione effettivamente percepita, nel limite massimo di 3.000 euro riparametrato su base mensile e comunque nel limite di spesa previsto dalla norma e soggetto al monitoraggio dell’INPS. Il beneficio contributivo decorre dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero fino alla data effettiva di pensionamento, se anteriore. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (cioè il 33% da applicare per il calcolo del montante contributivo, anche in assenza della quota di contributi a carico del lavoratore).

Copertura previdenziale - Al lavoratore impiegato a tempo parziale o comunque sulla base di un regime orario ridotto è riconosciuta inoltre, fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero fino alla data effettiva di pensionamento, se anteriore, l'integrazione dei versamenti contributivi sino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita per effetto della trasformazione del contratto di lavoro. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

Assunzione di altro lavoratore – I predetti benefici per il lavoratore pensionando (esonero contributivo e copertura previdenziale ai fini pensionistici) che trasforma il rapporto da full time a part time sono riconosciuti se, per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario, il datore di lavoro proceda contestualmente all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore di età non superiore a 34 anni con facoltà di avvalersi, per le nuove assunzioni, delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente, nel rispetto degli specifici requisiti legittimanti. L’INPS monitora il rispetto dei limiti numerici massimi (1000 lavoratori) e l’ammontare delle risorse stanziate. 

Domanda  I lavoratori in possesso dei citati requisiti per la trasformazione del rapporto, presentano domanda all’INPS per la verifica degli stessi e per chiedere la trasformazione in part time del loro contratto a tempo pieno, secondo le regole che l’INPS deve stabilire.