L’INAIL, con la circolare n. 12 del 10 aprile 2026, facendo seguito al decreto direttoriale n. 24/2026 che disciplina la costituzione delle Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente (art.27 Dlgs 81/2008), ha reso noto che sono state predisposte delle apposite linee guida sui contenuti minimi, sulla durata e sui soggetti formatori nei percorsi riparativi, escludendo il datore di lavoro da questi ultimi.

Le linee guida individuano anche le tipologie di investimenti ammissibili e i criteri di proporzionalità rispetto al numero dei crediti da recuperare e alla dimensione aziendale.

Dopo l’istruttoria, le Commissioni territoriali deliberano gli adempimenti necessari e proporzionali al numero dei crediti da recuperare, fino a un massimo di 15, tra i quali la partecipazione a specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti responsabili, tra l’altro, dell'omessa elaborazione del DVR o del Piano di emergenza, dell'assenza di formazione/addestramento, della mancata nomina del responsabile del servizio prevenzione, e di altre gravi carenze organizzative.

Se i responsabili non sono più in forza presso l'impresa, i percorsi formativi riguarderanno parte di personale cui competono le medesime funzioni.

Specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro possono riguardare anche i lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si sono verificate le violazioni che hanno comportato la decurtazione dei crediti.

Anche in queto caso, se questi lavoratori non sono più in forza presso l'impresa, i percorsi formativi riguarderanno gli addetti alle medesime attività o ad attività comportanti rischi analoghi.

Infine, le Commissioni territoriali possono realizzare uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 5, comma 4, lett. a) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132).