L’Agenzia delle entrate, con la risposta alla consulenza giuridica n. 15 del 25 novembre 2025, ha fornito importanti precisazioni sulle modalità di calcolo del reddito di lavoro dipendente dei piloti non residenti, per le tratte internazionali che attraversano in parte lo spazio aereo italiano.

La risposta è fornita senza considerare l’eventuale applicazione di una convenzione internazionale stipulata dall’Italia. Fatta tale premessa, l’Agenzia specifica che per i piloti non residenti deve essere assoggettata a tassazione in Italia solo la quota di reddito riferita alle ore di lavoro svolte nello spazio aereo nazionale. Resta ferma la tassazione dei redditi prodotti relativamente alle ore di lavoro riferibili ai voli interni. Va da sé che le ore di lavoro fuori dal territorio/spazio aereo italiano non sono tassabili in Italia.

Quanto all’agevolazione per i lavoratori impatriati, l’Agenzia ricorda che può trovare applicazione solo con riferimento ai redditi prodotti in Italia. Pertanto, in linea generale non spetta per i redditi derivanti da attività fuori confine.

Nella risposta l’Agenzia si sofferma anche sugli obblighi del sostituto, specificando che quest’ultimo è tenuto ad operare le ritenute alla fonte al momento del pagamento e, se non diversamente stabilito, deve esercitare la rivalsa. La mancata esecuzione delle ritenute comporta una sanzione amministrativa pari al 20% dell’importo non trattenuto. Il sostituto poi è tenuto a effettuare il conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell’anno successivo o alla cessazione del rapporto di lavoro, ad adempiere agli obblighi dichiarativi (CU e 770) e a conservare i documenti comprovanti il versamento delle ritenute. Tali obblighi sono tassativi, per cui eventuali violazioni comportano l’applicazione delle sanzioni.