Possibile la totalizzazione con periodi già oggetto di ricongiunzione
A cura della redazione

L'INPS, con il messaggio 29/12/2009 n.30218, ha reso noto che i periodi assicurativi per i quali la ricongiunzione ex lege 27/79 e successive modificazioni si è perfezionata entro il 2/03/2006 (data di entrata in vigore del DLgs 42/2006) possono essere utilizzati per la totalizzazione ai fini dell'accesso alla pensione.
La precisazione fa luce sull'applicazione dell'art. 3 del Dlgs 42/2006 che sancisce l'incompatibilità tra totalizzazione e ricongiunzione perfezionata dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo.
In sostanza secondo l'INPS per le richieste chiuse prima della predetta data mediante pagamento integrale dell'onere di ricongiunzione non c'è incompatibilità tra i due sistemi, con la conseguenza che i soggetti interessati possono accedere alla totalizzazione per contributi versati successivamente.
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