Possibile l’irrogazione di un secondo licenziamento se il primo è annullabile
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 23/08/2016 n.17247, ha deciso che se viene irrogato un secondo licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, fondato su fatti diversi da quelli posti a sostegno del primo recesso, i relativi effetti si produrranno solo nel caso in cui il precedente recesso venga dichiarato illegittimo.
La Suprema Corte richiama il recente e condiviso orientamento di legittimità (Cass. 27390/2013, 1244/2011 e 19770/2009) secondo cui il licenziamento illegittimo intimato ai lavoratori ai quali è applicabile la tutela reale non è idoneo ad estinguere il rapporto al momento in cui è stato intimato, determinando soltanto un’interruzione di fatto del rapporto di lavoro senza incidere sulla sua continuità e permanenza.
Pertanto se il datore di lavoro ha già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causale, restando quest’ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, con la conseguenza che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente.
In conclusione i giudici di legittimità ritengono che il licenziamento illegittimo, intimato nei confronti dei lavoratori per i quali è applicabile la tutela cosiddetta reale, determina solo un’interruzione di fatto del rapporto di lavoro, ma non incide sulla sua continuità, assicurandone la copertura retribuiva e previdenziale, di modo che il recesso illegittimo non può valere ad escludere la debenza, dei contributi previdenziali sulle retribuzioni dovute al lavoratore integrato (Cass. 4261/2005).
La continuità e la permanenza del rapporto rende quindi ammissibile l’irrogazione di un secondo licenziamento, pur chiaramente destinato ad operare solo in caso di annullamento di quello precedente.
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