L'INAIL, con la nota del 26/01/2004, ha fornito la risposta ad un quesito con il quale veniva chiesto se la modifica dei termini previsti dall'art. 12 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 avesse efficacia anche per la denuncia nominativa dei lavoratori parasubordinati. In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art 7, comma 2-bis del Decreto legislativo n. 297/2002, l'INAIL ritiene che i termini per la Denuncia nominativa dei lavoratori parasubordinati debbano essere uniformati alla nuova disciplina. Ne consegue che la DNA dei lavoratori parasubordinati deve essere fatta contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro in caso di nuova denuncia di esercizio con accensione di un'apposita posizione assicurativa. Mentre nelle ipotesi di variazione o cessazione la comunicazione deve essere effettuata non oltre il 30° giorno dal verificarsi dell'evento.