I ricorsi contro i provvedimenti relativi al trattamento ordinario di integrazione salariale adottati dalle commissioni provinciali devono essere decisi entro 90 dalla data di presentazione degli stessi (Circ. INPS 5/01/2004 n.1). Trascorso detto termine sena che l'organo adito abbia comunicato la propria decisione, il ricorso si intende respinto. L'azienda comunque ha la facoltà di inoltrare ricorso contro il provvedimento impugnato all'autorità giurisdizionale competente o quello straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini di decadenza, rispettivamente di 60 e di 120 giorni dalla formazione del silenzio. In caso di annullamento giurisdizionale della decisione impugnata, il giudice non può concedere l'integrazione salariale poiché l'intervento necessità dell'autorizzazione dell'autorità amministrativa. Ne consegue che l'organo che ha emanato la decisione poi annullata dovrà pronunciarsi nuovamente attenendosi però questa volta al principio di diritto affermato nella sentenza giurisdizionale con la possibilità che può rigettare nuovamente la richiesta di integrazione salariale motivata da ragioni diverse o eliminando il vizio di procedimento accertato dal giudice.