Precisazioni INPS sull'attività ispettiva dopo il DLgs 124/2004
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare 20/09/2004 n.132, fa seguito alla circolare del Ministero del lavoro 24/2004 fornendo ulteriori precisazioni per l'attività ispettiva di competenza alla luce delle novità introdotte dal DLgs 124/2004.
In particolare spiega l'istituto previdenziale vengono ampliati i poteri ispettivi in quanto agli ispettori viene attribuito il potere di diffida nei casi per i quali siano irrogabili le sanzioni amministrative che possono considerarsi sanabili.
Nel caso di conciliazione, di esclusiva competenza delle Direzioni del lavoro, sulle somme conciliate devono essere versati i contributi che non possono essere inferiori a quelli calcolati sui minimali, mentre il relativo obbligo contributivo insorge dal termine indicato nel verbale di accordo per il pagamento delle somme dovute al lavoratore.
All'INPS viene assegnata così come previsto per gli ispettori della DPL anche la funzione di prevenzione e promozione attraverso la diffuzione di informazioni.
Anche per l'INPS sarà istituito il diritto d'interpello che viene previsto solo per le materie previdenziali.
Dall'entrata in vigore del DLgs 124/2004 (ossia dal 27 maggio 2004)i ricorsi contro i verbali di contestazione dell'Inps non devono essere più inoltrati al Comitato regionale dell'Inps stesso, ma al nuovo Comitato Regionale per il Lavoro.
Inoltre si segnala che le funzioni residuali del Comitato Inps saranno quelle di decidere intorno sui ricorsi presentati fino alla predetta data.
Rimane invece di competenza della DPL la conciliazione monocratica nella cui sede verranno determinati i contributi di competenza dell'INPS. A tal riguardo l'Istituto di previdenza precisa che il momento di insorgenza dell'obbligo contributivo coincide con il termine indicato nel verbale di accordo per il pagamento delle somme dovute al lavoratore.