Precisazioni INPS sulle integrazioni salariali (Finanziaria 2003)
A cura della redazione
L'INPS, con il messaggio 13/01/2003 n.40, in attesa dell'emanazione dei previsti decreti interministeriali che ne disciplinano l'operatività, ha fornito alcune precisazioni in merito alle disposizioni normative contenute nell'art. 41 della legge Finanziaria 2003 in materia di integrazione salariale e mobilità.
In particolare:
1) concessione fino al 31 dicembre 2003 a favore delle imprese industriali che effettuano forniture di componenti alle imprese automobilistiche, della Cig ordinaria per un massimo di 24 mesi o per più periodi non consecutivi di durata non superiore a 24 mesi nel triennio;
2) previsione nel limite di 376.433.539 euro della proroga di Cigs, mobilità e disoccupazione speciale entro il 31 dicembre 2003, in presenza di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali o al reimpiego degli esuberi, purché definiti da accordi intervenuti in sede governativa entro il 30 giugno 2003. I predetti trattamenti sono tutti ridotti in misura pari al 20%;
3) estensione ai lavoratori operanti nell'area sanitaria delle aree del sud e svantaggiate, dipendenti da enti con più 2.000 unità, della CIGS, prevista dalla legge 172/2002, per un totale di 24 mesi.