L’Agenzia delle entrate, con parere del 1° ottobre 2015, ha precisato che nel caso di ricorso al finanziamento assistito, alla Qu.I.R. maturata in un determinato anno ed erogata l’anno successivo, non è applicabile la tassazione separata di cui all’art. 17, co. 1, lett. b), del Tuir in luogo della tassazione ordinaria.
All’Agenzia è stato inoltre richiesto se, ai fini della tassazione del TFR, debba in ogni caso essere considerato il periodo di maturazione della Qu.I.R. A tal proposito, la stessa ha specificato che in base alle disposizioni in materia, che richiedono di non considerare solo l’importo della Qu.I.R. nel procedimento di calcolo dell’aliquota da applicare alla tassazione separata del TFR previsto dall’art. 19 del TUIR, il periodo di tempo per cui il dipendente percepisce la quota maturanda del TFR in busta paga debba essere considerato ai fini del calcolo in questione. Quindi, mentre nel numeratore del rapporto previsto dall’art. 19 del TUIR non deve essere imputata la Qu.I.R., nel denominatore del rapporto deve essere computato anche il periodo di tempo per cui il dipendente ha optato per la liquidazione in busta paga della quota maturanda del TFR.