Il Ministero del lavoro e le parti sociali, il 7 dicembre 2021, hanno sottoscritto il protocollo sullo smart working che integra la disciplina contenuta nella L. 81/2017 prevedendo, tra l’altro, che al lavoratore in modalità agile spettano i premi di risultato così come i benefit del welfare aziendale riconosciuti ai colleghi che svolgono l’attività esclusivamente in azienda.

Infatti ciascun lavoratore agile ha diritto, rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dei locali aziendali, allo stesso trattamento economico e normativo complessivamente applicato, così come previsto anche dalla L. 81/2017.

Ne consegue che al lavoratore agile, precisa il protocollo, devono essere riconosciuti i premi di risultato previsti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, le stesse opportunità rispetto ai percorsi di carriera, le iniziative formative e ogni altra opportunità di specializzazione e progressione della propria professionalità, nonché le stesse forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva e dalla bilateralità.

Inoltre, il Protocollo riconosce alle parti sociali il compito di sviluppare nell’ambito degli strumenti di welfare aziendale e di bilateralità, un più ampio e concreto supporto al dipendente anche in ambito di genitorialità, inclusione e conciliazione vita-lavoro, mediante misure di carattere economico e strumenti di welfare che supportino l’attività di lavoro in modalità agile da parte del lavoratore.