Premio di risultato e welfare previsto dal CCNL Metalmeccanici industria restano distinti
A cura della redazione

Il datore di lavoro che ha stipulato un contratto aziendale che prevede l’istituzione di un premio di risultato, riconoscendo al lavoratore la possibilità di scegliere beni o servizi welfare in luogo del premio medesimo, non può sostituire questi ultimi con i 100 euro di welfare fissati dal CCNL Metalmeccanici industria.
Pertanto, alla scadenza fissata dal contratto aziendale istitutivo del premio di risultato, se sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati, il datore di lavoro sarà tenuto ad erogare la somma in busta paga al dipendente dopo aver applicato l’imposta sostitutiva del 10% che andrà ad aggiungersi ai 100 euro di welfare del CCNL Metalmeccanici. Medesimo discorso vale se il lavoratore ha optato per la fruizione di beni e servizi, in luogo del premio di risultato. Anche in questo caso il dipendente avrà diritto agli stessi beni e servizi in aggiunta ai citati 100 euro di welfare.
Quindi premio di risultato e welfare previsto dal CCNL restano distinti e spettano entrambi al lavoratore.
I 100 euro di welfare contrattuale, come previsto dall’art. 17 del CCNL Metalmeccanici, vanno ad aggiungersi anche ad eventuali flexible benefit presenti in azienda e previsti unilateralmente dal datore di lavoro oppure per regolamento o accordo aziendale.
Ad ogni modo, lo stesso articolo prevede che con accordo collettivo sia possibile armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento dei citati 100 euro con eventuali beni e servizi riconosciuti da un piano welfare.
Questo significa che datore di lavoro e sindacati possono predisporre un piano welfare con il quale riconoscere ai lavoratori beni e servizi, assorbendo i 100 euro del welfare contrattuale. In ogni caso il valore dei flexible benefit non può essere inferiore a quanto previsto dal CCNL (dal 1° giugno 2017: 100 euro, dal 1° giugno 2018: 150 euro e dal 1° giugno 2019: 200 euro).
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