Prestazioni occasionali in agricoltura: precisazioni INPS
A cura della redazione
Con la circolare n. 22 dell'8 febbraio 2005 l'Istituto interviene al fine di delimitare l'ambito applicativo dell'articolo 74, D.lgs. 276/2003.
Ricordiamo che l'articolo in argomento ha inteso individuare una nuova definizione di prestazioni occasionali, che, se svolte da parenti e affini sino al terzo grado, in determinati casi restano escluse dalla normativa sul lavoro.
In particolare l'Inps, parere che condividiamo assolutamente, precisa che, anche se la disposizione in commento non fa esplicito riferimento alla figura del coltivatore diretto quale soggetto in relazione al quale deve sussistere il grado di parentela o affinità, deve tuttavia ritenersi implicito il richiamo alle precedenti norme vigenti quali l'art. 122 legge 388/2000 e l'art. 45 legge 289/2002.
L'Istituto quindi esamina l'ambito entro cui deve intendersi la prestazione come prevista dalla norma; in questo senso (evidenziato che la norma non limita tale agevolazione all'attività di raccolta dei prodotti agricoli), l'articolo 74 identifica qualunque attività definibile agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
In particolare però sarà comunque necessario che le prestazioni:
- siano essere svolte in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo (resa senza carattere di abitualità, in via eccezionale e straordinaria, anche ripetutamente nel corso dell'anno, ma sempre per brevi intervalli di tempo);
- siano svolte esclusivamente a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale (le prestazioni devono essere fornite a titolo di aiuto, unilaterale o reciproco, o in adempimento di un dovere esclusivamente morale, mentre qualora la prestazione sia fornita in esecuzione di una obbligazione giuridica, non sussistono gli estremi del lavoro occasionale);
- siano gratuite, ovvero senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori (non alterano la gratuità della prestazione i rimborsi delle spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori come ad esempio vitto, alloggio, spese per l'acquisto di mezzi, ecc.).
Ricorrendo quindi tutti i requisiti sopra descritti, le attività prestate dal parente o affine sono considerate come "prestazioni che esulano dal mercato del lavoro", non riconducibili né allo schema del lavoro subordinato, né allo schema del lavoro autonomo.
Conseguenza ne è che non sorge alcuna obbligazione contributiva nei confronti degli Enti Previdenziali e pertanto non sussiste obbligo di denuncia all'Istituto.