Gli artt. 17 e 17-bis del TUIR stabiliscono che le prestazioni pensionistiche, di cui al D.Lgs. 124/1993, erogate in forma di capitale devono essere tassate con le regole del TFR, prendendo in considerazione per la determinazione del reddito di riferimento, il numero degli anni e frazioni di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi già assoggettati a imposta. Le istruzioni, in merito alla compilazione del punto 115 del mod. 770 (reddito di riferimento), specificano invece che, per le prestazioni pensionistiche, nel punto in argomento debba essere indicata la somma dei punti 112 (reddito imponibile maturato fino al 31-12-2000) e 113 (reddito imponibile maturato dal 1°-1-2001). Risulta chiaramente evidente che le predette istruzioni non sono corrette, in quanto non hanno nulla a che vedere con la determinazione del reddito di riferimento, così come individuato dalla normativa vigente e così come correttamente spiegato dall'Agenzia delle entrate con la circ. A.E. 29/E/2001 (il valore individuato dalle istruzioni rappresenta l'imponibile complessivo del punto 114). A questo punto è necessario un intervento correttivo da parte dell'Agenzia delle entrate e del software di controllo.