Previndai: precisazioni in merito alla contribuzione 2006
A cura della redazione
Il Previndai, con la circolare 29/IMPRESE, fa seguito all'accordo siglato lo scorso 14 aprile tra la Confindustria e la Federmanager in merito al graduale incremento della contribuzione da versare al Fondo.
Più precisamente spiega l'istituto previdenziale le nuove disposizioni in materia contributiva si applicano a tutti i dirigenti in servizio alla data di sottoscrizione dell'accordo (ossia il 14 aprile 2006) nonché a quelli assunti o nominati successivamente a tale data.
L'adeguamento alle nuove misure previste dei contributi già versati per il primo trimestre 2006 dovrà essere effettuato, unitamente al versamento del secondo trimestre 2006 (scadenza 20 luglio 2006), in unica soluzione. Pertanto, la dichiarazione contributiva (Mod. 050) relativa al secondo trimestre 2006 dovrà comprendere, oltre alla contribuzione afferente tale trimestre, già calcolata in base alle nuove norme, anche il conguaglio del trimestre precedente.
Con effetto dal 1° gennaio 2006 viene anche superato il vincolo al rispetto, nel versamento del contributo base (quota azienda + quota dirigente), del limite di deducibilità fiscale - fissato in euro 5.164,57 ai sensi dell'art. 1, comma 1, punto 1) del D.Lgs. 47/2000 - che condizionava la contribuzione annua dovuta al Fondo.
A partire dal 2006, pertanto, anche in assenza di contribuzione aggiuntiva - mai comunque vincolata al rispetto del limite di deducibilità fiscale - il contributo versato, per livelli retributivi medio-alti, supererà il citato limite. In tale ipotesi, la quota eccedente, in quanto non dedotta, sarà esente da imposizione fiscale al momento dell'erogazione della prestazione. A tal fine è indispensabile che il dirigente interessato comunichi al Fondo, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento dei contributi, l'ammontare della contribuzione non dedotta secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs.47/2000. In caso di insorgenza del diritto alla prestazione in data antecedente al 30 settembre, la dichiarazione dei contributi non dedotti o che non saranno dedotti dovrà avvenire entro la suddetta data di insorgenza del diritto. Il Fondo ha predisposto, in merito, l'apposito modulo (mod. 059) disponibile nel sito www.previndai.it.
Continuano a far parte della retribuzione globale lorda su cui calcolare la contribuzione dovuta al PREVINDAI - sia per le quote base a carico dell'azienda e del dirigente sia per l'eventuale contribuzione aggiuntiva nonché, ovviamente, per quelle di TFR - tutti gli elementi considerati utili, in base a disposizioni di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto. Per la sola determinazione delle quote a carico dell'azienda e del dirigente (ivi inclusa l'eventuale contribuzione aggiuntiva) debbono essere esclusi dall'imponibile i compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in località estere e, per i nuovi iscritti (classi 2 e 3), anche delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.
Infine conclude il Previndai tutte le altre disposizioni previste in materia dai precedenti accordi (ad esempio, le aliquote della contribuzione aggiuntiva e quelle del TFR) sono state confermate.