La Cassazione, con la sentenza n. 25668 del 7 dicembre 2007, ha precisato che: il datore di lavoro, nella comunicazione preventiva che da inizio alla procedura di mobilità, ha l'onere di indicare i criteri di scelta e le modalità applicative, anche se il livello di adeguatezza scelto è unico. Tutto quanto detto ora deve essere effettuato per garantire il giusto livello di adeguatezza a porre in grado il lavoratore perché lui, e non altri dipendenti, sia stato destinatario del collocamento in mobilità così che potrà contestare l'illegittimità del provvedimento.