L’Agenzia delle entrate, rispondendo all’interpello n. 107 dell’11 aprile 2019, ha precisato che il professionista che ha optato per il regime di tassazione ordinario, può transitare a quello forfetario in deroga al vincolo triennale previsto dall’art. 3 del DPR 442/1997, per effetto di quanto disposto dall’art.1 dello stesso decreto, in base al quale è possibile la variazione dell’opzione e della revoca in caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.

Ed è quello che è accaduto al regime forfetario introdotto dall’art. 1, cc 54 a 89, della L. 190/2015, modificato dalla Legge di Bilancio 2019 che ha semplificato i requisiti di accesso prevedendo come unica condizione quella di aver conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 65.000 euro.