In caso di recesso dal rapporto di lavoro per iniziativa aziendale, il lavoratore che invece intendeva proseguire l'attività lavorativa, ha diritto a ciò che avrebbe percepito in caso di preavviso lavorato (Cass. 19/09/2007 n.19367).

Inoltre precisano i giudici di legittimità, in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro tra dipendente e azienda, il momento che deve essere preso in considerazione per la determinazione delle spettanze è quello in cui la predetta risoluzione è stata posta in essere.

Non rilevano ai fini della determinazione delle spettanze gli incrementi retributivi che avvengono dopo la risoluzione del rapporto consensuale.