Regime forfettario salvo anche con la rete-contratto
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 24 del 9 febbraio 2026, ha chiarito che un medico che applica il regime forfettario può continuare a beneficiarne anche se aderisce a una rete-contratto tra professionisti, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.
Nella fattispecie, è stato affrontato il caso di un medico intenzionato a partecipare a una rete “pura” tra professionisti, organizzata come rete-contratto, senza svolgere attività economica autonoma. L’Agenzia precisa che questa forma di collaborazione non determina un frazionamento dell’attività professionale tale da far scattare la causa ostativa prevista per il regime forfettario.
Nel caso esaminato, la rete consentirebbe ai professionisti aderenti di condividere uno o più lavoratori dipendenti. Un medico si occuperebbe della gestione del rapporto di lavoro e ripartirebbe i costi tra gli altri partecipanti in base all’effettivo utilizzo del dipendente, senza ricevere compensi aggiuntivi.
L’Agenzia ricorda che il regime forfettario è precluso, tra l’altro, a chi partecipa a società di persone, associazioni o imprese familiari, oppure controlla società che svolgono attività riconducibili a quella esercitata individualmente. Tuttavia, i contratti di rete non rientrano in queste ipotesi: secondo la prassi amministrativa, l’adesione a una rete-contratto non modifica la soggettività fiscale dei partecipanti e non attribuisce autonomia tributaria alla rete stessa.
In una rete-contratto, infatti, beni, diritti e obblighi restano imputati direttamente ai singoli professionisti, ciascuno per la propria quota, senza che la rete svolga un’attività economica propria.
Per questo motivo, la partecipazione a una rete-contratto tra professionisti non è assimilabile alla partecipazione a una società commerciale e non impedisce l’accesso o la permanenza nel regime forfettario. Nel caso analizzato, quindi, il medico può aderire alla rete senza incorrere nella causa ostativa prevista dalla normativa.
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