Regolarizzazione lavoro nero: valida anche se l'accordo aziendale è successivo
A cura della redazione

Il Consiglio di Stato, con il parere n. 200801073 del 24/09/2008 si è espresso in merito alla regolarizzazione dei lavoratori non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria così come prevista dalla Legge 296/2006 precisando che la stessa è valida anche quando il datore di lavoro ha stipulato l'accordo aziendale o sindacale da allegare all'istanza dopo aver proceduto a regolarizzare le posizioni dei lavoratori irregolari a seguito di accertamenti ispettivi.
Secondo i giudici amministrativi il fatto che il legislatore ammetta che possano accedere alla regolarizzazione anche i datori di lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento dei contributi previdenziali e premi assicurativi evasi o le connesse sanzioni amministrative, sembra far supporre che non esista alcun ostacolo alla sanatoria per i datori di lavoro che a seguito di accertamenti ispettivi abbiano immediatamente provveduto a far emergere le posizioni dei lavoratori irregolari e solo successivamente abbiamo stipulato l'accordo aziendale da allegare all'istanza. Appunto come nel caso che ha formato oggetto del ricorso davanti al Consiglio di Stato.
Se si attribuisse all'accordo la funzione di disciplinare solo ex ante le posizioni da far emergere verrebbero disconosciuti gli effetti di istituti consolidati nel nostro ordinamento come gli atti di sanatoria, di interpretazione autentica, di retroattività della disciplina, di ratifica, di conferma, di approvazione, ecc., che invece vengono costantemente applicati anche nel mondo delle relazioni sindacali, caratterizzato dal sovente ricorso all'istituto degli accordi di presa d'atto diretti a disciplinare e quindi a fornire stabile assetto giuridico a situazioni pregresse che altrimenti resterebbero esposte all'incertezza e all'instabilità di stati di fatto o addirittura illecite. Alla stessa conclusione è giunta anche la Corte di Cassazione con la sentenza 23155/2008 che lo stesso Consiglio di Stato ha richiamato nel suo parere.
In sostanza per i giudici amministrativi quello che conta ai fini dell'accesso alla regolarizzazione è che l'accordo venga allegato alla domanda e che con esso siano state realizzate le due finalità che il legislatore ha inteso perseguire: da un lato l'emersione del lavoro nero, con il conseguente beneficio dei lavoratori e delle casse dell'erario e dall'altro la stabilizzazione dei lavoratori (attuata con il mantenimento in servizio del lavoratore per almeno 24 mesi, salve le dimissioni o il licenziamento per giusta causa).
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