RENTRI e FIR digitale: chiarite le modalità operative in caso di malfunzionamenti
A cura della redazione
Con il Decreto direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato le modalità operative di sicurezza da adottare in caso di indisponibilità dei servizi RENTRI per la gestione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale. Il provvedimento disciplina sia i casi di indisponibilità dei servizi centrali RENTRI, sia quelli di indisponibilità temporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale dell’operatore.
Di cosa tratta:
Il decreto dà attuazione all’articolo 21 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, completando il quadro operativo del sistema RENTRI in vista dell’entrata a regime del FIR digitale.
L’obiettivo è garantire la continuità della tracciabilità dei rifiuti e la tutela degli operatori anche in presenza di eventi tecnici che impediscano l’utilizzo ordinario dei servizi digitali.
Il provvedimento si articola su due scenari di rischio distinti:
- Allegato 1: modalità operative da adottare in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta a manutenzioni programmate o straordinarie. In questo caso, l'evento è "ufficializzato" da un avviso pubblico sui portali RENTRI e Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- Allegato 2: modalità operative da adottare in caso di indisponibilità temporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale, per cause non imputabili a negligenza dell’operatore.
Le misure si applicano a tutti i soggetti coinvolti nella gestione del FIR digitale (produttori/detentori, trasportatori e destinatari), a partire dall’apertura ufficiale dell’evento di indisponibilità comunicato tramite il portale del RENTRI e dell’Albo nazionale gestori ambientali.
Le casistiche disciplinate
Il decreto affronta le principali criticità operative che possono verificarsi durante il ciclo di vita del FIR digitale, tra cui:
- impossibilità di vidimare o emettere il FIR digitale;
- impossibilità di integrare il FIR durante il trasporto (trasbordo, sosta tecnica, trasporto intermodale);
- impossibilità di integrazione o firma del FIR in fase di accettazione da parte del destinatario;
- impossibilità di trasmettere i dati al RENTRI o di restituire la copia completa del FIR digitale;
- indisponibilità dei servizi di firma remota RENTRI o di configurazione dei dispositivi mobili.
Per ciascuna casistica sono individuati impatti sugli operatori, misure di emergenza e misure di mitigazione, con puntuali richiami alle modalità operative già definite dai precedenti decreti attuativi.
Indicazioni operative:
In presenza delle condizioni previste dal decreto:
- è ammesso il ricorso al FIR cartaceo, conforme all’Allegato II del D.M. 59/2023;
- è consentita la gestione manuale delle integrazioni sul FIR stampato, con firma autografa;
- la trasmissione dei dati al RENTRI e la restituzione della copia completa del FIR possono avvenire il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell’evento, anche oltre le scadenze ordinarie;
- non è richiesta la trasmissione dei dati al RENTRI durante il periodo di indisponibilità, salvo ripristino dei servizi.
Nel caso di indisponibilità della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale (allegato 2), l’operatore è tenuto anche alla compilazione di una dichiarazione formale, da trasmettere via PEC al RENTRI entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell’evento.
Conclusioni:
Il Decreto direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026 rappresenta un tassello operativo essenziale nel percorso di piena digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti. Con questo provvedimento l’Amministrazione chiarisce in modo puntuale come devono comportarsi gli operatori in situazioni di criticità tecnica, evitando vuoti procedurali che avrebbero potuto esporre imprese e trasportatori a contestazioni formali.
Per maggiori approfondimenti si allega sotto il testo ufficiale del decreto e degli allegati.
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