Con la delibera n. 6 del 26 novembre 2025 il Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha riorganizzato i requisiti, le modalità di verifica e le regole operative per il ruolo di responsabile tecnico. Il provvedimento recepisce le modifiche introdotte sull’art. 212 del D.Lgs. 152/2006, chiarisce definitivamente il perimetro dell’esenzione per i legali rappresentanti e abroga l’intero quadro di deliberazioni stratificate negli anni precedenti.

Di cosa tratta:

La delibera sostituisce e accorpa le precedenti disposizioni in materia di responsabile tecnico, definendo in modo puntuale:

  • i requisiti minimi di titolo di studio, esperienza e idoneità per ciascuna categoria e classe di iscrizione all’Albo;
  • la struttura delle verifiche di idoneità (iniziali e di aggiornamento), con distinzione tra modulo generale e moduli specialistici;
  • le condizioni e i limiti dell’esenzione dalle verifiche per il legale rappresentante dell’impresa;
  • le modalità operative di svolgimento degli esami, anche in formato digitale.

L’impostazione è dichiaratamente orientata a semplificare il quadro regolatorio senza abbassare il livello di professionalità richiesto, soprattutto per le classi più elevate e per le attività a maggiore complessità ambientale.

Cosa cambia:

Sul piano dei requisiti, l’esperienza professionale può derivare dal ruolo di legale rappresentante, responsabile tecnico, direttore tecnico, dirigente o anche da un periodo di affiancamento formalizzato e comunicato alla Sezione regionale competente. I requisiti variano sensibilmente in funzione di categoria e classe, con un aumento progressivo degli anni di esperienza richiesti e, in alcuni casi, con la possibilità di valorizzare il possesso di una laurea tecnica.

Sul fronte delle verifiche, viene confermata la validità quinquennale dell’idoneità. La verifica iniziale resta articolata in un modulo generale e almeno un modulo specialistico, mentre l’aggiornamento riguarda esclusivamente i moduli specialistici. L’aggiornamento può essere sostenuto a partire da un anno prima della scadenza e, in caso di mancato superamento entro dodici mesi dalla scadenza, il responsabile tecnico deve ripartire dalla verifica iniziale.

Il punto più delicato riguarda l’esenzione per il legale rappresentante. La delibera recepisce il chiarimento ministeriale del 2025: l’esenzione riguarda solo le verifiche di idoneità, non i requisiti di titolo di studio ed esperienza. Inoltre, è limitata alla sola impresa rappresentata e decade automaticamente con la cessazione del ruolo di legale rappresentante, imponendo tempistiche stringenti per il recupero dell’idoneità tecnicaQuando entra in vigore:L’entrata in vigore è fissata al 2 gennaio 2026.

Indicazioni operative:

Dal punto di vista operativo, le imprese iscritte o che intendono iscriversi all’Albo devono verificare con attenzione la posizione del proprio responsabile tecnico alla luce delle nuove tabelle requisiti. Non è più sostenibile una gestione basata su vecchie deliberazioni: dal 2 gennaio 2026 valgono solo le nuove regole.

È fondamentale pianificare per tempo le verifiche di aggiornamento, tenendo conto delle finestre temporali e del rischio di sospensione dell’attività in caso di idoneità scaduta. Particolare attenzione va riservata ai casi di legale rappresentante–responsabile tecnico, perché l’esenzione non è generale né definitiva e non copre il passaggio a nuove categorie o imprese.

Conclusioni:

La delibera n. 6/2025 riordina la disciplina sul responsabile tecnico dell’Albo Gestori Ambientali. Il quadro è ora più leggibile, ma anche più rigido, e chi non si adegua rischia blocchi operativi immediati. È una semplificazione solo apparente, perché riduce le ambiguità interpretative ma alza il livello di attenzione richiesto a organizzazioni e consulenti ambientali.

 

Per maggiori approfondimenti si allega il testo ufficiale della delibera.