La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21274 del 15 ottobre 2010, ha ribadito il concetto, peraltro già ampiamente affermato in giurisprudenza, secondo cui i minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva non sono derogabili.
Ciò significa che anche le imprese non iscritte alle associazioni sindacali stipulanti sono tenute ad applicare la parte economica della contrattazione collettiva, con particolare riferimento ai minimi retributivi non derogabili.
Il principio di cui sopra si fonda sull’art. 36 Cost. secondo cui “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro”, la cui entità deve essere individuata nei minimi previsti per ciascuna qualifica professionale.