L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 67 del 7 marzo 2025, ha precisato che il ricercatore rientrato in Italia, fruitore del regime fiscale speciale di cui all’art. 44 del DL 78/2010, deve essere considerato fiscalmente a carico del coniuge, dato che la citata norma non prevede che la quota esclusa dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo vada aggiunta, ai fini della verifica del limite reddituale ex art. 12, c. 2 del TUIR, al reddito complessivo.

Nel caso sottoposto alla verifica dell’Agenzia delle entrate, una lavoratrice, dopo aver svolto all’estero attività di ricerca e docenza ed essere rientrata in Italia fruendo del regime fiscale speciale sopra citato, ha chiesto all’Agenzia delle entrate se potesse essere considerata fiscalmente a carico del proprio coniuge ai fini del riconoscimento delle relative detrazioni.

L’Agenzia delle entrate rileva che, in assenza di una specifica disposizione, la quota di reddito esente da imposizione (90% degli emolumenti percepiti dal docente o ricercatore), non concorrendo alla formazione della base imponibile, non rileva ai fini della determinazione del reddito complessivo del familiare.

Quindi, se il reddito complessivo dell'Istante, determinato come sopra indicato e assunto al netto della quota esente da imposizione, non è superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, la ricercatrice potrà essere considerata fiscalmente a carico del coniuge con conseguente riconoscimento in capo a quest'ultimo delle detrazioni di cui all'articolo 12, comma 1 del TUIR.