Ricongiungimento familiare negato alle coppie di fatto
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6441/09, ha stabilito che, per ottenere il ricongiungimento familiare, non è sufficiente l'attestazione di coppia di fatto rilasciata da uno Stato straniero.
Le considerazioni alla base della decisione sono molteplici. Innanzi tutto, non vi è alcuna norma nazionale o internazionale che consente di equiparare automaticamente lo status di coppia di fatto a quello familiare. È vero, infatti, che la Carta dei diritti fondamentali dell'UE contiene una serie di disposizioni che aprono anche a rapporti affettivi diversi dal matrimonio, ma è altrettanto vero che la stessa norma fa rinvio alle leggi nazionali per la determinazione delle condizioni per l'esercizio del diritto di costituire una famiglia, non solo di sposarsi.
In Italia, dove il legislatore gode di ampia facoltà in materia, con l'unico vincolo di evitare scelte manifestamente irragionevoli, vige, peraltro, un limite ben preciso, costituito dall'art. 30 del D.Lgs. 286/1998, che riconosce il diritto all'unità familiare e tutela dei minori solo ai familiari intesi come coniuge, figli minori, figli maggiorenni non autosufficienti per salute, genitori a carico nel Paese d'origine, senza alcuna riferimento al partner "di fatto".
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