E stata ufficialmente sbloccata la possibilità di ricongiungere in modo oneroso i contributi accreditati dalle Casse professionali alla gestione separata Inps e viceversa.

L’Inps con la circolare del 9 febbraio 2026 n. 15 ha recepito le indicazioni favorevoli del Ministero del lavoro nonché della sentenza della Corte di  Cassazione n. 26039/2019.

Innanzitutto, le nuove regole varate dall’Inps, in via amministrativa e non legislativa, si applicano alle domande di ricongiunzione e ai relativi ricorsi inoltrati a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare e anche a tutte le domande di ricongiunzione e ai relativi ricorsi inoltrati prima della citata data di pubblicazione, che a tale data risultino giacenti e non ancora definiti.

Per la circolare dell’Inps la disciplina di tali operazioni è contenuta nella legge 45/1990 che regola la facoltà di ricongiunzione in entrata e in uscita verso e dalle Casse professionali nei confronti delle altre forme di gestioni previdenziali obbligatorie. Per Casse professionali si intendono gli enti privatizzati regolati dal D.Lgs. 509/1994 e dal D.Lgs. 103/1996.

La circolare 15/2026 premette che le regole della ricongiunzione in uscita, cioè dalla gestione separata alle Casse, sono quelle della legge 45/1990 citata oltre a quelle dettate dalle singole Casse presso cui accentrare i contributi.

Vediamo ora, per ciò che riguarda la ricongiunzione di contributi dalle Casse alla gestione separata, i principali concetti contenuti nella nuova circolare 15/2026 dell’Inps che possono essere così riassunti, in attesa di altri chiarimenti operativi e di sciogliere alcuni nodi interpretativi che comunque emergono dalla nuova circolare:

- i contributi accreditati in una gestione di provenienza si possono trasferire solo interamente e non in parte, perciò sono da escludere da tale facoltà le Casse nelle quali il richiedente sia titolare, anche solo in parte, di periodi contributivi antecedenti alla data di introduzione dell’obbligo contributivo (cioè prima del 1° aprile 1996);

- per calcolare l’onere di ricongiunzione l’Inps decide di adottare i criteri vigenti per determinare l’onere di riscatto dei periodi contributivi (D.Lgs 184/1997);

- ai fini della determinazione dell’onere relativo alla ricongiunzione in entrata in tale Gestione si applica il criterio di calcolo delineato dall’articolo 2, comma 5, del D.Lgs. 184/1997, cioè il meccanismo del calcolo a percentuale, applicando perciò l’aliquota contributiva (individuata tra le diverse applicabili nella gestione separata in quella più elevata del 33%) di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione, rispetto alla base di calcolo dell’onere, costituita dalla retribuzione (reddito) assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda, da rapportare al periodo ricongiunto;

- la retribuzione (o reddito) di riferimento deve essere ricompreso tra il valore del minimale per artigiani e commercianti e il massimale contributivo;

- dall’onere contributivo così determinato è sottratto l’ammontare dei contributi trasferito dalle gestioni di provenienza, ottenendo così l’onere netto da porre a carico dell’interessato.

Per quanto concerne invece, l’accredito nella gestione accentrante, i periodi ricongiunti sono considerati nella loro collocazione temporale, esplicando gli effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti nella posizione assicurativa della gestione separata, e in caso di periodi inferiori all’annualità, i contributi vengono registrati dall'inizio dell'anno di riferimento.

Al periodo ricongiunto è attribuito un valore di copertura determinato sulla medesima retribuzione o reddito presa a base per il calcolo dell'onere, rapportando il valore alla durata del periodo riconosciuto. Ai fini della rivalutazione del montante individuale dei contributi, la ricongiunzione ha effetto dalla “data della domanda.