Sulla G.U. n. 190/2025 è stato pubblicato il DM 8 agosto 2025 che, attuando l’art.1, cc. 436 e 444 della L. 207/2024, fornisce le modalità operative per la fruizione della riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota IRES da parte delle società che realizzano investimenti rilevanti.

Si considerano investimenti rilevanti l’acquisto, anche in leasing, di beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica/digitale secondo il modello Industria 4.0 (macchinari interconnessi, robot, sistemi di automazione avanzata, stampanti 3D industriali, ecc.) e di beni immateriali (software, sistemi, piattaforme e applicazioni) connessi ai beni predetti (software per la gestione della produzione, cloud, IoT, cybersicurezza industriale, ecc.).

Sono investimenti rilevanti anche quelli legati alla transizione ecologica, come tecnologie per la riduzione delle emissioni, i nuovi dispositivi per la gestione energetica efficiente e le soluzioni tecnologiche che favoriscono la sostenibilità ambientale e la decarbonizzazione.

I soggetti interessati dall’agevolazione sono sia le società di capitali sia gli enti pubblici o privati (non società) che svolgono attività commerciale.

Anche gli enti che non svolgono prevalentemente attività commerciale possono essere destinatari dell’incentivo, ma la riduzione trova applicazione solo sul reddito commerciale.

Infine, rientrano nell’ambito soggettivo anche le società e gli enti non residenti con la stabile organizzazione in Italia. In questo caso la riduzione dell’IRES opera solo per l’attività commerciale svolta dalla stabile organizzazione in Italia.

Restano invece esclusi i soggetti che, nel periodo successivo al 31 dicembre 2024, si trovano in liquidazione ordinaria o sono interessati da procedure concorsuali liquidatorie e quelli che applicano regimi forfettari, anche solo parzialmente.  

Non possono beneficiare dell’incentivo nemmeno le società che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, adottano il regime di contabilità semplificata.

La riduzione dell’IRES trova applicazione solo se sussistono entrambi i seguenti requisiti:

- Almeno l’80% dell’utile dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 deve essere accantonato in una riserva specifica.

- Almeno il 30% dell’utile accantonato deve essere destinato a investimenti qualificati, e comunque non meno del 24% dell’utile dell’esercizio 2023.

In ogni caso, la riduzione IRES spetta solo se, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 ricorrono queste condizioni: mantenimento occupazionale rispetto alla media del triennio precedente, incremento occupazionale pari all’1% dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 (e comunque non inferiore a un lavoratore) e mancato ricorso alla CIGO.

Infine, si segnala che la riduzione dell’aliquota IRES può essere utilizzata insieme ad altre agevolazioni fiscali relative agli stessi costi eleggibili.

La riduzione dell’imposta è però limitata al costo sostenuto dall’impresa per gli investimenti rilevanti rimasto a carico dell’impresa, dopo aver considerato eventuali altri benefici fiscali ricevuti.