Riscossione contributi: al via il nuovo schema convenzionale
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 37 del 31 marzo 2026, ha reso noto di aver chiesto a tutti gli Enti convenzionati per la riscossione dei contributi da destinare al loro finanziamento, di esprimere il proprio interesse alla sottoscrizione del nuovo schema convenzionale che ha validità fino al 31 dicembre 2026.
La convenzione è rinnovabile per un ulteriore triennio su specifica richiesta dell’Ente, da fare pervenire entro il mese di giugno 2026 all’Istituto previdenziale a mezzo PEC. Alla data di scadenza, in mancanza di tale istanza, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’INPS interromperà l’esecuzione del servizio di riscossione dei contributi senza necessità di ulteriori atti e comunicazioni. È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da fare pervenire all’altra a mezzo PEC.
La circolare n. 37/2026 ricorda che la riscossione dei contributi è effettuata dall’INPS, per conto dell’Ente, contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS.
Quesit ultimi, ai fini del versamento dei contributi in argomento, devono indicare, in sede di compilazione del mod. F24, distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale attribuita all’Ente di riferimento nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”.
L’Ente provvede a comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.
Inoltre, l’Ente ha dichiarato all’atto della sottoscrizione della convenzione, mediante dichiarazione sostitutiva, la misura e la periodicità del contributo per singolo lavoratore, che i datori di lavoro, in applicazione delle previsioni contrattuali, sono tenuti a versare.
Per il servizio di riscossione dei contributi e di fornitura dati, l’Ente corrisponde all’INPS, a titolo di rimborso dei relativi costi, gli importi di seguito indicati:
a) 7.200,00 euro una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi allo sviluppo e alla gestione di procedure amministrative e informatiche connesse alla convenzione;
b) 1.900,00 euro annui, per il finanziamento dei costi ricorrenti;
c) 0,32 euro per ogni rigo del modello F24 utilizzato, comprensivi del costo delle attività di gestione della riscossione, del controllo, del riversamento del contributo all’Ente versato dai datori di lavoro, nonché del costo per il servizio di fornitura dei dati.
Infine, si ricorda che l'INPS è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dei datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi, nonché verso terzi, derivante dall’applicazione della convenzione.
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