L’INPS, con le circolari nn. 34, 35 e 36 del 27 marzo 2026, ha reso noto che sono state stipulate tre nuove convenzioni per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento degli enti bilaterali, tra cui quella con l’Ente Bilaterale Confederale (EBICON).

Il versamento dei contributi deve avvenire tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo “ECON” attribuito dall’Agenzia delle Entrate, a seguito della richiesta inoltrata dall’INPS per conto dell’Ente, con la risoluzione n. 5/E del 4 febbraio 2026.

La riscossione dei contributi è effettuata dall’INPS, per conto dell’Ente, contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS.

La seconda convenzione è stata stipulata con l’Ente Bilaterale Nazionale Plurisettore - Organismo Paritetico (EBIPS. Il versamento dei contributi deve avvenire utilizzando il codice tributo “EPOP”.

Invece, la terza convenzione è stata sottoscritta con l’Ente Bilaterale per i Servizi ai Lavoratori (E.SE.LAV.). Per questo ente, il versamento dei contributi deve avvenire utilizzando il codice tributo “ESE6”.

Tutte le convenzioni hanno validità fino al 31 dicembre 2026 e sono rinnovabili per un ulteriore triennio su specifica richiesta dell’Ente da fare pervenire entro il mese di giugno 2026 all’Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Alla data di scadenza, in mancanza di tale istanza, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del servizio di riscossione dei contributi senza necessità di ulteriori atti e comunicazioni.

È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da fare pervenire all’altra a mezzo PEC.