Ritenute sui premi per risultati nelle competizioni sportive
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 265 del 17 ottobre 2025, ha precisato che, per il periodo d’imposta 2025, i premi corrisposti dall’associazione sportiva ai propri associati per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, devono essere assoggettati alla ritenuta del 20%, indipendentemente dall’entità del premio erogato, salvo poi presentare nel 2026 istanza di rimborso per le ritenute applicate sui premi erogati se di importo complessivamente non superiore a 300 euro.
Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate verte sull’art. 36, c. 6-quater del Dlgs n.36/2021 che inquadra le somme erogate per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive come premi ex art. 30, c. 2 del Dlgs 600/1973 per i quali è prevista l’aliquota della ritenuta del 20%.
Il DL n. 215/2023 (L. n. 18/2024) ha disposto che la ritenuta del 20% non doveva essere applicata se l’ammontare dei premi corrisposti entro il 31 dicembre 2024 non superava l’importo di 300 euro. Mente, se l’ammontare fosse risultato superiore a tale importo, le somme avrebbero dovuto interamente essere assoggettate alla ritenuta alla fonte.
Tale disposizione normativa non è stata prorogata e di conseguenza nel periodo di imposta 2025 si sarebbe dovuto continuare ad applicare la ritenuta su tutti i premi erogati a prescindere dall'ammontare corrisposto.
Ma il legislatore è intervenuto nuovamente sull’argomento con il Dlgs n. 33/2025 (c.d. Testo Unico in materia di versamenti e riscossione), la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2026, ripristinando il limite di 300 euro al di sotto del quale la ritenuta alla fonte sui premi non va applicata.
Pertanto, con riferimento ai premi corrisposti nel periodo d’imposta 2025, si deve procedere al versamento della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta entro il giorno 16 successivo a quello del pagamento, salvo poi chiedere il prossimo anno il rimborso, se l’importo non ha superato i 300 euro.
Riguardo al dubbio se l’associazione sia tenuta a effettuare entro il 16 gennaio 2026 i versamenti delle ritenute alla fonte a titolo d'imposta relative al mese di dicembre 2025, dato che detti adempimenti non dovrebbero essere più dovuti per effetto dell'entrata in vigore del TUVR, l’Agenzia delle entrate risponde positivamente, ricordando che l’obbligo di effettuare o meno la ritenuta deve essere verificato al momento di corresponsione del compenso e non a quello del versamento della ritenuta.
Infine, l’Agenzia delle entrate concorda con l’istante che dal 1° gennaio 2026 devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta i premi erogati agli atleti dilettanti, solo nel caso in cui i premi erogati nel periodo d'imposta alla stessa persona siano superiori complessivamente a 300 euro.
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