L’INPS, con il Messaggio Hermes n. 3073 del 15 ottobre 2025, ha precisato che i contributi che possono fruire del differimento di cui all’art. 42-bis del DL n. 104/2020 (L. n. 126/2020), sono soltanto quelli riferiti alle attività svolte nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa e solo in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate nel territorio in trattazione.

Come si ricorderà la citata disposizione normativa ha previsto che, per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, dovessero essere effettuati, nel limite del 40% dell'importo dovuto (e nel rispetto degli aiuti de minimis), entro la medesima data, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Poiché le prime istruzioni sono state fornite con la circolare n. 158/2020, pubblicata dopo la data di scadenza della regolarizzazione, l’INPS ha disposto la proroga del termine dal 21 dicembre 2020 all’8 gennaio 2021.

I soggetti beneficiari della proroga sono quelli con codice di autorizzazione 7X (per il periodo dal 12/2017 al 11/2020) e più precisamente: i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e le aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica) i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli) e i committenti e liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.

Per i datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli adempimenti contributivi, la proroga riguarda esclusivamente i contributi sospesi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicate nel predetto territorio.

Riguardo alla restituzione delle somme oggetto del differimento, inizialmente prevista in unica soluzione entro il termine suddetto dell’8 gennaio 2021, l’INPS, con il messaggio Hermes n. 1604/2023 ha disposto che il 50% dovesse essere versato entro il 30 giugno 2023 in un'unica soluzione o con possibilità di dilazione in 4 rate e il restante 50% con scadenza al 30 novembre dello stesso anno o con possibilità di dilazione in 24 rate, da effettuarsi con modello F24 e codice tributo RC01.

Il messaggio ricorda anche che i contribuenti che hanno usufruito della sospensione COVID, i versamenti delle rate, riferite all’anno 2020, dovevano essere effettuati mediante modello F24, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 - N967 - N968 - N969 - N970 - N971- N972 - N973).

L’INPS informa che i crediti risultano ora giacenti per l’intero importo al Nuovo Recupero Crediti e sono sospesi per la parte residua relativa al 60% con CSL 9112; ai crediti trasferiti all’Agente della Riscossione è stato inserito il codice di sospensione 91.