L’INPS, con il messaggio n. 14605 del 13 luglio 2011, ha precisato che i datori di lavoro, che non abbiano ancora versato la contribuzione scaduta sulle indennità sostitutive per rol (riduzione di orario di lavoro) o ex festività, hanno tempo, per regolarizzare la propria posizione, entro il 17 ottobre (il “16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio” cade di domenica).
Se la contrattazione collettiva, nazionale o di secondo livello, ovvero le pattuizioni individuali non stabiliscono alcun termine per la fruizione dei relativi permessi, questi ultimi possono essere gestiti liberamente, senza previsione di una scadenza per la connessa contribuzione.
Viceversa, se è espressamente stabilito un termine di scadenza dei permessi, l’obbligo contributivo scade in concomitanza con questo termine.