L’Agenzia delle entrate-riscossione, ha ricordato sul proprio sito internet, che il 28 febbraio scadrà la prossima rata di versamento che deve essere osservata se non si vuole perdere i benefici della Rottamazione-ter.

Le rate successive scadono il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. Per il pagamento si dovranno utilizzare i bollettini allegati alla “Comunicazione delle somme dovute”.

Nel caso in cui il piano sia ripartito in più di dieci rate, il contribuente ha ricevuto i primi 10 bollettini (allegati alla Comunicazione) per il pagamento.

Prima della scadenza dell’undicesima rata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà gli ulteriori bollettini da utilizzare per i pagamenti successivi.

L’agenzia delle entrate ricorda che, a seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito è estinto in un'unica soluzione (scaduta al 30 novembre 2019, slittata al 2 dicembre), oppure con un piano di dilazione che prevede:

  • fino a un massimo di 17 rate consecutive (5 anni) così suddivise: la prima rata, scaduta il 30 novembre 2019 (2 dicembre), è pari al 20% delle somme complessivamente dovute. Le restanti 16, di pari importo, sono da versare in quattro rate annuali con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
  • fino a un massimo di 9 rate consecutive di pari importo (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la "rottamazione-bis", ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018. La prima rata del nuovo piano è scaduta il 30 novembre 2019 (2 dicembre), le restanti otto scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.