Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 3240 del 12 febbraio 2010, hanno definitivamente chiarito che i soci di società commerciale (nella forma di S.r.l.) che oltre a svolgere personalmente la propria attività in azienda con carattere di abitualità, fossero anche amministratori della medesima società, percependo apposito compenso, non sono tenuti alla doppia contribuzione presso la Gestione IVS Commercianti e la Gestione Separata.
L'Inps, infatti, sosteneva che fosse possibile la contestuale iscrizione del socio di società commerciale, alla gestione commercianti quale coadiutore della azienda commerciale, contestualmente alla iscrizione gestione separata per i compensi percepiti come amministratore della società. Da ciò derivava l'obbligo, per il socio, di versamento contributivo alla gestione commercianti, legato ai compensi calcolati sul reddito di impresa, proporzionato alla quota di partecipazione, nonché il versamento alla gestione separata per i compensi percepiti come amministratore della società. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza in epigrafe, hanno invece smentito la linea interpretativa fornita dall'Istituto previdenziale  evidenziando che il criterio dettato dal comma 208, della legge n. 662/1996, sulla attività prevalente opera in tutti i casi in cui i soggetti che devono essere iscritti alla gestione commercianti esercitino contemporaneamente varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, quale anche l'iscrizione alla gestione separata come amministratori.
In ragione di tutto quanto sopra esposto, si attende che l'Inps recepisca il suddetto orientamento giurisprudenziale e lo faccia proprio con un proprio provvedimento.