Con il messaggio n. 76 del 6 marzo 2003 l'Inps precisa alcuni punti utili per la definizione della sanatoria escludendo i soggetti che si sono autodenunciati.
Ricordiamo che l'articolo 44 della legge 289/2002 ha introdotto una sanatoria per coloro che, in violazione agli obblighi di legge, hanno cumulato indebitamente redditi di pensione e di lavoro; in particolare sono estinte le sanzioni e gli interessi a favore di chi versa entro il 17 marzo 2003 una somma pari al 70% della pensione di gennaio moltiplicato per il numero di anni di inadempienza con un massimo di valore pari a quattro volte la pensione medesima.
L'interpretazione che lascia perplessi (e forse anche la stessa Inps dal momento che ha chiesto un chiarimento ministeriale sul punto) è che si ritiene che siano eslcusi dalla sanatoria i soggetti che hanno effettuato la comunicazione dei redditi presunti in quanto non sarebbero inadempienti.
L'Istituto ha inoltre fornito le seguenti precisazioni:
- la maggiorazione del 20% prevista dalla norma è a carico del pensionato di anzianità che non lavora al 30-11-2002 che versa l'una tantum oltre la prescritta scadenza ma entro tre mesi dall'inizio dell'attività lavorativa;
- pensioni decorrenti da prima del 1-1-2003 ma non ancora liquidate, l'una tantum può essere versata entro sessanta giorni dalla liquidazione senza nessuna maggiorazione;
- per le pensioni provvisorie si effettua un versamento anch'esso provvisiorio da rendere definitivo entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva;
- possono avvalersi della sanatoria anche i soggetti nei confronti dei quali è in atto un recupero di indebito.