I dipendenti assunti da una ditta non possono essere spostati ad un'altra, senza un atto formale di distacco, anche se le aziende fanno capo allo stesso proprietario (Cass. 15/02/2008 n.3857).

La mancanza di un provvedimento di distacco fa incorrere il datore di lavoro nelle sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme sul collocamento di carattere sostanziale.

Non trova applicazione l'abolizione delle sanzioni prevista dall'art. 116, c.12, L. 388/2000, in quanto si riferisce alle sole violazioni di carattere formale, mentre nel caso preso in esame dalla Suprema Corte l'aver omesso di effettuare le dovute registrazioni sul libretto di lavoro, l'aver omesso di consegnare agli stessi lavoratori, all'atto della corresponsione della retribuzione, il prescritto prospetto paga, non aver comunicato al Centro per l'impiego l'assunzione dei lavoratori, non aver consegnato ai dipendenti la dichiarazione contenente i dati della registrazione effettuata sul libro matricola sono tutte violazioni di carattere sostanziale.