Sciopero: illegittimo il licenziamento di chi effettua un picchettaggio un po' rigido
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con al sentenza 30/03/2010 n.7518, ha deciso che il datore di lavoro non può licenziare per giusta causa il dipendente che durante il picchettaggio effettuato nello sciopero strattona il collega che vuole invece entrare in azienda per svolgere l'attività lavorativa.
Secondo i giudici di legittimità infatti per stabilire l'esistenza della giusta causa di licenziamento occorre in concreto accertare se, in relazione alla qualità del rapporto intercorso fra le parti, alla posizione che in esso abbia rivestito il lavoratore, alla qualità ed al grado di fiducia che quel rapporto comportava, la specifica mancanza commessa dal dipendente considerata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, specie con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è posta in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti, ed all'intensità dell'elemento psicologico, risulti idonea a ledere in modo grave la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente e tale quindi, da esigere sanzioni non minore di quelle massime, definitivamente espulsive.
Nel caso esaminato queste condizioni non si sono verificate con la conseguenza che il datore di lavoro non può recedere dal rapporto di lavoro.
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