L’INAIL, sul proprio sito internet, ha ricordato che per venire incontro alle difficoltà delle imprese per l’emergenza Covid-19, alle aziende che intendono fruire dell’oscillazione del tasso per prevenzione, basterà presentare una dichiarazione con cui si affermi di non poter allegare i documenti richiesti per difficoltà oggettive, integrando successivamente la documentazione necessaria.

Pertanto restano valide tutte le domande pervenute, anche senza gli allegati prescritti, purché presentate entro le ore 24 del termine previsto del 2 marzo 2020.

La decisione è stata adottata sulla base delle difficoltà espresse in questi giorni dalle associazioni di categoria, in considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto e delle conseguenti limitazioni organizzative e gestionali che riguardano le imprese.

A questo proposito, ai fini della valida acquisizione della richiesta da parte dell’Inail, basterà che le imprese, dopo aver compilato la domanda, selezionino per ciascun intervento realizzato nel 2019 la voce “complessivo” e alleghino un file dichiarando di “versare in oggettiva difficoltà nel produrre, contestualmente alla presentazione della domanda, la documentazione comprovante gli interventi realizzati”.

L’oscillazione per prevenzione, più conosciuto come “sconto”, è un’agevolazione tariffaria concessa dall’Inail alle imprese che nel 2019 abbiano realizzato interventi aggiuntivi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute sul lavoro oltre a quelli già previsti per legge. Possono richiederlo le aziende in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e assicurativa e in regola con le disposizioni di legge in tema di prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro.