Se non viene riconosciuto il riposo settimanale ogni 14 giorni scatta la sanzione
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la nota 14/12/2009 n.19428, ha precisato che il personale ispettivo per poter applicare la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro in caso di violazione delle disposizioni sul riposo settimanale dovrà innanzi tutto individuare il periodo oggetto dell'accertamento normalmente di 4 mesi e successivamente in tale ambito verificare il rispetto della norma che impone il godimento di almeno due giorni di riposo in un arco temporale di 14 giorni.
Il Ministero del lavoro giunge a questa conclusione partendo dal fatto che gli organi di vigilanza, al fine di realizzare una sostanziale uniformità di comportamento, devono verificare il rispetto dell'art. 9 del DLgs 66/2003 partendo dall'ultimo giorno di riposo settimanale fruito dal lavoratore e procedendo a ritroso così accertando se nei 13 giorni precedenti lo stesso lavoratore ha goduto almeno di un altro giorno di riposo e così via per tutto l'arco temporale oggetto del controllo. Questo arco temporale è in via generale fissato in 4 mesi, ma la contrattazione collettiva può elevarlo a 6 mesi oppure a 12 se sussistono ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro specificate negli stessi contratti collettivi.
Ciò trova conforto nell'art. 18bis, c.3, Dlgs 276/2003 e successive modificazioni che stabilisce che la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 9, c.3 Dlgs 66/2003 è punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore per ciascun periodo di riferimento di cui all'art. 4, c.3 o 4 del suddetto decreto legislativo, a cui si riferisce la violazione.
Lo stesso Ministero del lavoro precisa inoltre che la sanzione sarà unica anche se sono state commesse più violazioni relative alle disposizioni sul riposo settimanale riferite al medesimo lavoratore, purchè ricadenti nel periodo di riferimento oggetto dell'accertamento.
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