Con risposta n. 461/2019 ad una istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il servizio di car pooling offerto dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti rientra nella fattispecie di cui all’art. 51 comma 2 lett. f del DPR n. 917/86 (utilizzazione di opere e servizi offerte alla generalità dei dipendenti in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale, per le finalità di cui al comma 1 dell’art. 100) e non in quelle di cui al comma 2 lett. d del medesimo articolo (prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici).
Pertanto, anche in tale ipotesi, l’utilità in natura recante ai dipendenti delle società clienti del servizio di car pooling aziendale non genera reddito da lavoro dipendente.
Come noto il car pooling può intendersi come un sistema di trasporto non professionale basato sull'uso condiviso di veicoli privati tra due o più persone che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari pubblici o privati, senza che per la prestazione di trasporto possa essere previsto alcun tipo di corrispettivo.