La Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 11/11/2010 ha deciso che le imprese postali posso effettuare assunzioni con il contratto a termine senza ricorrere alle causali così come previsto dall’art. 2, c.1bis del DLgs 368/2001.
La pronuncia dei giudici europei conferma sostanzialmente l’intervento della Corte Costituzionale che con la sentenza 214/2009 aveva escluso che l’esenzione dall’obbligo di indicare la causale è contraria ai principi costituzionali.
Il settore postale viene quindi assimilato al settore aeroportuale che già fruisce dell’esenzione delle causali individuate dal DLgs 368/2001.
Secondo la Corte di Giustizia UE non sussiste alcun contrasto tra la normativa italiana e la direttiva europea con contratto a tempo determinato. Infatti la disposizione comunitaria non fissa un obbligo generale di indicare la causale nel contratto a tempo determinato, ma si limita a richiedere agli Stati membri l’adozione di misure adeguate a contrastare il fenomeno dell’eccessiva reiterazione dei contratti a termine, che può consistere sia nall’apposizione di una causale sia nel limitarne la durata.