Il Ministero del lavoro,  rispondendo all'interpello n.37 del 15/05/2009, ha precisato che la definizione del concetto di occasionalità del lavoro accessorio ex lege 70 del DLgs 276/2003 deve essere ricercato nella stessa disposizione di legge laddove precisa che si intendo per tali le attività che non danno complessivamente luogo con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.
In merito alla possibilità di fruire del lavoro occasionale accessorio anche nel settore turismo il Ministero precisa che è consentito anche ai giovani o ai pensionati ovvero ai percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio in qualsiasi settore, ivi compreso il turismo.
Con lo stesso interpello è stato chiesto anche perché alcune attività sono precluse al lavoro occasionale accessorio come ad esempio l'assistente bagnanti. Il Ministero risponde richiamando la risposta all'interpello 2977/2005 con la quale specifica che l'attività di assistente bagnanti non può essere svolta con il lavoro occasionale accessorio perché non è possibile prescindere dalla necessaria abilitazione allo svolgimento di tale attività.