Si computano anche i versamenti INPS nei rimborsi IVA senza garanzia
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con la circolare 04/03/2011 n.10, richiamando la risoluzione n.38/2001, ha precisato che in materia di rimborsi IVA, nel calcolo del limite dei crediti rimborsabili senza garanzia ai contribuenti virtuosi rientrano anche i versamenti dei contributi INPS effettuati con il mod. F24.
Il dubbio era sorto nell’interpretazione dei commi 7 e 8 dell’art. 38bis del DPR 633/1972 che esonerano dall’obbligo di prestare garanzia sui crediti IVA chiesti a rimborso, i contribuenti virtuosi ossia quelli che soddisfano i requisiti di affidabilità e solvibilità stabiliti dalle disposizioni stesse, fino a concorrenza dell’importo pari al 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del bienni precedente, assunto al netto dei rimborsi erogati nello stesso periodo senza garanzia.
Poiché nel conto fiscale non confluiscono i contributi INPS ci si è chiesti se dovevano essere tenuti in considerazione anche questi ultimi versati con il mod. F24.
L’Agenzia delle entrate ha risposto positivamente sottolineando che il conto fiscale, pur in mancanza di provvedimenti attuativi, è stato integrato e completato con la disciplina del versamento unitario (F24) che richiama tra l’altro, i contributi dovuti all’INPS e le altre somme a favore di Stato, Regioni ed entri previdenziali.
Parimenti però concorrono al calcolo dell’ammontare dei rimborsi eseguiti nei due anni precedenti i rimborsi dei tributi e dei contributi INPS materialmente erogati nel predetto periodo, oltre ai crediti tributari e contributivi utilizzati in compensazione con il mod. F24.
Ai fini dell’esonero il contribuente dovrà dichiarare gli importi dei rimborsi erogati dall’INPS oppure di non aver ricevuto rimborsi da parte dello stesso ente.
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