Si ha licenziamento anche quando il datore di lavoro rifiuta la prestazione lavorativa
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 22/06/2012 n.10425, ha precisato che può assumere valore sostanziale di licenziamento anche il rifiuto della prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro.
Spetta comunque al giudice di merito valutare l'offerta delle prestazioni da parte del lavoratore e il rifiuto o la mancata accettazione della stessa da parte del datore di lavoro. Infatti vi è la necessità che venga valutata, caso per caso, l'effettiva portata di circostanze quali il rifiuto o la mancata accettazione delle prestazioni da parte del datore di lavoro, al fine dell'eventuale attribuzione a tali comportamenti del valore sostanziale di un licenziamento per fatti concludenti o del riscontro sul piano probatorio della sussistenza di un precedente atto risolutivo del datore di lavoro.
Resta fermo in ogni caso l'onere del lavoratore, che fa valere le conseguenze giuridiche di un licenziamento, provare che quest'ultimo è inefficace o invalido.
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