Sicurezza antincendio nelle università: definito il percorso per l’adeguamento
A cura della redazione

Il decreto 14 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 settembre, definisce nuove regole e scadenze per l’adeguamento antincendio di università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il provvedimento stabilisce un percorso a tappe fino al 31 dicembre 2027 e introduce misure gestionali di mitigazione del rischio da adottare fino al completamento degli interventi.
Di cosa tratta:
l tema della prevenzione incendi negli edifici scolastici e universitari è da tempo oggetto di interventi normativi e proroghe. Il DM 26 agosto 1992 aveva fissato le norme tecniche di riferimento per l’edilizia scolastica, integrate successivamente dal Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015) e dal DM 7 agosto 2017.
Il Milleproroghe 2024 (DL 202/2024, convertito in L. 15/2025) ha prorogato al 31 dicembre 2027 il termine ultimo per l’adeguamento degli edifici universitari e AFAM. Il decreto 14 agosto 2025 si inserisce in questo quadro, stabilendo:
- Scadenze differenziate (2025 e 2027) per completare l’adeguamento;
- Misure gestionali da adottare nelle more dei lavori, per compensare i rischi derivanti da carenze ancora presenti.
Quando in vigore?
Il Decreto del Ministero dell’Interno del 14 agosto 2025 è stato pubblicato in G.U. Serie Generale n. 204 del 3 settembre 2025 ed è in vigore dal giorno successivo, il 4 settembre 2025.
Indicazioni operative:
Il Decreto prevede:
Entro il 31 dicembre 2025
- Richiesta di valutazione del progetto di adeguamento per le attività in categoria B e C (DPR 151/2011);
- Presentazione della SCIA al comando VVF attestante almeno alcune misure minime del DM 26/08/1992 (illuminazione di sicurezza, impianti di allarme e diffusione sonora, estintori, segnaletica, norme di esercizio).
Entro il 31 dicembre 2027:
- Completamento di tutte le prescrizioni del DM 26/08/1992 e presentazione della SCIA;
- In alternativa, possibilità di applicare le norme tecniche del DM 3/08/2015 e DM 7/08/2017, fermo restando l’obbligo della SCIA entro il 31 dicembre 2025 con le misure fondamentali minime previste.
Nel periodo transitorio che intercorre fino ad arrivare all’adeguamento completo, il Decreto richiede l’attivazione di misure gestionali e riduzione del rischio, pensate per compensare le carenze strutturali. Tra le principali azioni previste:
- Ridurre il carico di incendio e rimuovere materiali con caratteristiche di reazione al fuoco non conformi;
- Garantire che l’affollamento sia compatibile con le vie di esodo disponibili;
- Rafforzare la sorveglianza e i controlli periodici sulle condizioni di sicurezza;
- Aumentare il numero di addetti antincendio, anche servendosi di personale esterno e assicurare loro una formazione per addetti di livello III e conseguimento dell’idoneità tecnica;
- Potenziare l’informazione ai lavoratori sui rischi legati al mancato adeguamento antincendio dell’attività;
- Programmare almeno due esercitazioni antincendio all’anno, aggiuntive rispetto alla prova di evacuazione tradizionale;
- Integrare i piani di emergenza in presenza di cantieri interni.
Queste misure, pur temporanee, non sono facoltative: costituiscono parte integrante dell’obbligo di sicurezza e vanno tenute agli atti, pronte per eventuali controlli delle autorità competenti.
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