Sicurezza: il committente deve collaborare con l'appaltatore
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 15/05/2009 n.11362, ha deciso che l'appaltante deve collaborare con l'appaltatore ai fini dell'applicazione delle misure per la sicurezza sul lavoro.
La Suprema Corte richiama l'art. 7 del DLgs 626/94 (disposizione assorbita dal DLgs 81/2008) secondo cui nel caso di affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, il committente è tenuto a fornire alle imprese appaltatrici dettagliate istruzioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i lavoratori e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività cooperando altresì nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.
Il fatto che il legislatore utilizzi la locuzione "all'interno dell'azienda" non significa che si debba far riferimento al solo caso in cui i lavori appaltati debbano essere eseguiti all'interno dell'opificio aziendale. Deve invece ricomprendersi ogni area che risulta nella disponibilità dell'impresa appaltante per la realizzazione dei suoi fini economici e che viene ad essere interessata dall'esecuzione dei lavori appaltati.
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