Sicurezza nei cantieri: anche il subappaltatore è pienamente responsabile
A cura della redazione
La Corte di Cassazione Sez. Penale, con la sentenza n. 42447 del 5 novembre 2009, ha stabilito che, per gli incidenti avvenuti nel cantiere in cui è sempre presente l'appaltatore e, nella fattispecie un rappresentante del committente, è responsabile anche il subappaltatore.
Sostiene la Suprema Corte che la nomina da parte del committente di un responsabile, non esonera il datore di lavoro dal controllare l'adozione delle misure di sicurezza, come si evince dall'art. 9, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 494/1996 (v. ora art. 96, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008), ciò perché il datore di lavoro è il soggetto in via primaria onerato degli obblighi di prevenzione e di sicurezza, a cui si aggiunge, senza alcuna estromissione, la responsabilità del committente.
Si aggiunga che, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'obbligo dell'osservanza delle norme di legge sono tenuti tutti coloro che esercitano tali lavori, quindi anche il subappaltatore, che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, ancorché la sua attività si svolga in concomitanza con un'altra, prestata da altri soggetti, né egli può esimersi da responsabilità facendo affidamento sull'opera preventiva di questi ultimi. Nella materia di cui ci si occupa, nella quale sono in gioco valori primari come la vita e l'integrità fisica dei lavoratori, il principio d'affidamento va contemperato, quindi, con il principio di salvaguardia degli interessi del lavoratore garantito dal rispetto della normativa antinfortunistica.
Riproduzione riservata ©