Sicurezza non armata: incentivati gli accordi aziendali per il welfare
A cura della redazione

Le parti stipulanti il CCNL Agenzie di sicurezza sussidiaria non armata – Federpol del 19.2.2020, hanno ritenuto che un sistema di welfare aziendale sia funzionale al miglioramento delle condizioni di lavoro e ad un incremento della produttività. Pertanto, con l’art. 61 del suddetto CCNL, si è inteso promuovere la stipula di accordi aziendali di welfare attraverso i quali mettere a disposizione di categorie omogenee di lavoratori le diverse tipologie di benefit previsti dalla normativa vigente, compresa l'eventuale erogazioni di buoni pasto.
Saranno interessati dagli accordi di welfare i lavoratori, che hanno superato il periodo di prova ed assunti:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato;
- con contratto di apprendistato e pratica professionale;
- con contratto di inserimento;
- con contratto intermittente e lavoro ripartito;
- con contratto part-time;
- con contratto di collaborazione organizzate dal committente.
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita.
Le aziende potranno adottare, qualora lo ritengano opportuno, piani di welfare aziendale più articolati, sulla base della valutazione del miglioramento delle singole performance individuali, attraverso modalità e criteri che dovranno essere stabiliti dall'azienda ma dovranno essere contrattualizzati con il lavoratore, e potranno variare a seconda dei lavoratori e delle specifiche esigenze.
Ai fini dell'applicazione di quanto sancito dall’articolo 61, le aziende si potranno confrontare con le RSA o Fesica provinciale al fine di individuare, in relazione alle specifiche esigenze dei lavoratori e della propria organizzazione, una gamma di beni e servizi conforme alle esigenze dei lavoratori, con lo scopo di migliorarne la qualità di vita personale e familiare.
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